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San Giuliano Terme, prorogato al 30 settembre il divieto di abbruciamento

Il sindaco Sergio Di Maio, con apposita ordinanza, ha prorogato al 30 settembre il divieto assoluto di abbruciamento all’aperto di qualsiasi tipo di residuo vegetale o forestale su tutto il territorio comunale.

“Una misura che si è resa necessaria per il perdurare di determinate condizioni metereologiche – spiega il sindaco Sergio Di Maio – Le temperature ancora elevate e l’assenza di precipitazioni significative in ambito locale e per tutto il complesso del Monte Pisano hanno provocato una notevole riduzione del grado di umidità dei combustibili vegetali, innalzando così il livello di potenziale pericolosità della propagazione dei fuoco nella vegetazione. Una situazione che ha portato, nel bollettino del rischio incendi boschivi predisposto dal Consorzio Lamma, all’inserimento del territorio sangiulianese tra quelli ad alto rischio”.

Il divieto di abbruciamento interessa tutte le operazioni previste dall’articolo 58 del Regolamento Forestale della Regione Toscana e nello specifico l’accensione di fuochi o carbonaie, l’uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possono produrre scintille o faville, l’accumulo e lo stoccaggio all’aria aperta di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili. Il divieto è valido ovviamente nei boschi e nelle aree assimilate ma anche nelle fasce di terreno contigue a queste aree per una larghezza pari a 50 metri, indifferentemente dalla destinazione dei terreni compresi in queste fasce.

“Il divieto – prosegue l’assessora Daniela Vanniriguarda anche l’abbandono di qualsiasi oggetto o materiale che può innescare il fuoco o favorirne la propagazione. I proprietari dei terreni sono invitati a garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e poderale di specifica pertinenza al fine di consentire la percorribilità ai mezzi di soccorso e pronto intervento in caso di incendio”.

Uniche deroghe, l’uso di bracieri e barbecue per la cottura di cibi nelle aree urbane e nei giardini oppure in altre pertinenze di fabbricati di qualsiasi destinazione: “La deroga è validaspecifica Di Maiosoltanto entro i 20 metri di distanza dai fabbricati e adottando comunque ogni misura per evitare l’innesco e la propagazione incontrollata del fuoco”.

Il mancato rispetto dell’ordinanza, quando non si configurino infrazioni al Codice Penale o alle vigenti leggi in materia di foreste e incendi boschivi, sarà punito con una sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro.