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Appello del garante dell’infanzia sull’uso delle mascherine a scuola

Dopo l’appello al presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, invia una lettera anche ai presidenti di Giunta e Consiglio regionale, Eugenio Giani e Antonio Mazzeo, e agli assessori regionali alla Salute e all’Istruzione, Simone Bezzini e Alessandra Nardini.

Al centro delle missive il “significativo numero di segnalazioni da parte di genitori che esprimono forte dissenso per l’uso obbligatorio delle mascherine nelle scuole anche in situazione di staticità a prescindere dal rispetto della distanza di sicurezza”.

A pochi giorni dall’arrivo di nuove misure di contenimento da parte del Governo, Bianchi intende sensibilizzare anche le istituzioni regionali. “Come ho già avuto modo di ricordare in precedenti lettere – la Garante, sul tema, investì anche il precedente premier Giuseppe Conte e l’ex ministra all’istruzione Lucia Azzolina – l’uso obbligatorio delle mascherine di comunità è stato pedissequamente replicato in tutti i Dpcm”. “Tale normativa, atteso il carattere irragionevolmente indifferenziato, è stata impugnata dinanzi al Tar del Lazio, il quale ha reso al riguardo due pronunce che costituiscono un punto di riferimento obbligato per la problematica in questione”. A questo proposito, la Garante rammenta che con la sentenza n. 2012/2021, il giudice ha “dichiarato in via incidentale l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s), del Dpcm 3 novembre 2020 per difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando come l’imposizione generalizzata dell’obbligo di indossare le mascherine non risulti in linea sia con il principio di adeguatezza e proporzionalità che con quello di precauzione rispetto ai rischi e ai pericoli a cui la misura  potrebbe esporre i bambini”. Un punto, quest’ultimo, come precisa Bianchi, rispetto al quale “va peraltro evidenziato come si tratti di rischi che il documento congiunto Oms – Unicef del 21 agosto 2020 – contenente le linee guida sull’uso delle mascherine per i bambini, richiamate anche nei verbali del Cts – chiede di considerare attentamente in tutte le valutazioni riguardanti l’utilizzo di mascherine da parte dei bambini, unitamente alle considerazioni sulla situazione epidemiologica locale”.

Inoltre il Tar del Lazio, ricorda ancora la Garante Toscana, “con l’ordinanza n. 873/2021, delibando in sede cautelare l’impugnativa proposta avverso il Dpcm del 14 gennaio 2021”, nel mantenere “ferma l’efficacia del provvedimento impugnato” ha però operato un chiaro “remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, riguardante l’obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico, alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal CTS,…. prevedendo se del caso la possibilità di rimuovere la mascherina ‘in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. il canto)” ed anche tenendo conto, eventualmente e alla luce dei dati scientifici, della situazione epidemiologica locale come suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento del 21 agosto 2020 richiamato dal CTS nel citato verbale n. 104 ”.

“Non avendo alcuna competenza per poter intervenire sulla normativa in questione”, Bianchi si rivolge a Giunta e Consiglio regionale affinché “nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali possano assumere al riguardo le determinazioni ritenute più opportune”. “Le misure assunte a tutela prioritaria della salute pubblica, ancorché necessarie”, gravano “in particolar modo sulle persone di minore età che vivono in questo momento una condizione di maggiore fragilità che non può essere sottovalutata”, scrive ancora la garante, citando l’articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, che l’Italia ha ratificato nel 1991: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.