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Comune di Pisa, approvato il blocco delle licenze in centro

La Giunta ha approvato nella seduta dello scorso 24 febbraio, la delibera che vieta per i prossimi due anni, eventualmente prorogabili a 4, l’insediamento di nuove attività in tutte le strade e le piazze comprese nella “Zona A” e “Zona B” del centro storico (ovvero tutta la zona Stazione e ampia parte del centro storico) e nelle aree di via Roma e via Cattaneo.

Il provvedimento, in vigore già da oggi, riguarda: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; gli esercizi commerciali alimentari (sia di vicinato che di media/grande struttura) e le attività artigianali alimentari ad eccezione di pescherie, rivendite di pane, attività artigianali di panificazione e le rivendite di frutta e verdura, che sono consentite, purché presentino specifico atto unilaterale d’obbligo di impegno a non vendere alcol e a non consentire il consumo sul posto.

Il provvedimento – dichiara l’assessore al commercio Paolo Pesciatini – è stato condiviso anche dalle associazioni di categoria CNA, Confcommercio e Confesercenti, e fa seguito al “Nuovo regolamento delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare” approvato dal Consiglio Comunale nel 2019. Si tratta di un intervento determinante con il quale intendiamo tutelare il nostro tessuto commerciale cittadino, già messo a dura prova in questi anni di pandemia. E’ un atto, questo, che si viene ad aggiungere a tutte le altre misure che in questo periodo abbiamo messo in campo per salvaguardare ed incentivare le nostre imprese”

Nel dettaglio l’atto approvato dalla Giunta vieta alle suddette attività: nuovi insediamenti in tutte le strade e le piazze comprese nella “Zona A” e “Zona B” del centro e nelle aree di via Roma e via Cattaneo; il trasferimento dall’esterno all’interno di tali aree; l’aggiunta di attività di somministrazione e/o di vendita (commerciale e/o artigianale) alimentare ad altra attività non alimentare già esistente.

Sono invece consentiti: il trasferimento delle attività nell’ambito delle suddette aree; l’ampliamento di esercizi esistenti; il subingresso per acquisto/affitto di azienda relativa ad attività già esistente nei casi in cui a seguito di subingresso sia prevista l’apertura in un fondo diverso da quello precedente.

Il divieto non si applica alle attività temporanee, stagionali, di interesse pubblico e/o che si svolgano in continuità con gli anni precedenti, né in quei casi in cui, alla data di approvazione della delibera, sia già stata presentata SCIA per l’avvio dell’attività “e/o sia stato presentato idoneo titolo edilizio necessario per la realizzazione di opere e/o lavori finalizzati all’apertura, a modifiche e/o trasferimenti delle suddette attività, purché i lavori siano già iniziati e siano conformi dal punto di vista edilizio-urbanistico e rispetto normativa vigente”.