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Divieto assoluto di abbruciamento in tutta la Regione Toscana fino al 31 agosto

Qualsiasi tipo di abbruciamento e’ vietato, i sensi della LR 39/2000 e del D. Lgs 152/2006, per tutto il periodo a rischio individuato per il periodo 1 luglio-31 agosto.
Con D.D. n. 10258 del 20/06/2019 la Regione Toscana ha istituito anticipatamente il divieto dal 24 GIUGNO al 31 AGOSTO 2019.

Nel periodo non a rischio incendio tutti gli abbruciamenti, in bosco e fuori dal bosco, devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni.
Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l’autorizzazione dell’ente competente sul territorio.
Per gli abbruciamenti eseguiti entro i 50 metri dal bosco e nei castagneti non occorre essere autorizzati.
Gli abbruciamenti devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni: limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti, operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli, osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell’abbruciamento.

È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate, per la quale vanno comunque osservate le prescrizioni.
In deroga, l’ente competente può autorizzare attività in campeggi anche temporanei e fuochi anche pirotecnici.

BUONE NORME PER OPERATORI AGRICOLI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI

Prestare particolare attenzione all’utilizzo di macchinari e attrezzi agricoli con organi rotanti che, al contatto con il terreno, possono produrre fiamme libere o scintille. L’impiego di queste macchine operatrici (quali ad esempio le mietitrebbia o le trincia) deve essere limitato al massimo nelle ore e nelle giornate più calde ed evitato del tutto in presenza di vento.
Al fine di interrompere o rallentare la propagazione del fuoco, è buona norma realizzare preventivamente o, in caso di necessità anche durante un incendio, idonee interruzioni perimetrali dei campi, attraverso fasce di terreno lavorato larghe almeno un metro. Questo tipo di attività di prevenzione risulta indispensabile per le superfici agricole di grandi dimensioni o nei casi di prossimità ad abitazioni, stalle, discariche o realtà boschive a particolare rischio di innesco che l’agricoltore sa valutare anche per la conoscenza storica del territorio. La lavorazione deve essere realizzata in profondità attraverso l’aratura, perché con la sola fresatura potrebbe rimanere mischiata alla terra vegetazione sufficiente a fornire combustibile all’incendio.
Quando si lavora con i macchinari e gli attrezzi agricoli soggetti a surriscaldamento, assumere come comportamento abituale quello di dotarsi di estintori portatili, che risultano preziosi nel primo intervento in caso di innesco del fuoco.
Le buone norme sopra descritte servono a scongiurare il danno ambientale e alle infrastrutture, ma sono allo stesso tempo regole di comportamento preziose per la protezione individuale degli operatori e per la tutela del reddito agricolo.